Art. 4.
(Commissione centrale per il diritto di asilo).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituita la Commissione centrale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», con compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni e di raccolta di dati statistici e con poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. La Commissione centrale, che ha sede presso il Ministero dell'interno, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. La Commissione centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduta da un prefetto ed è composta, oltre che dal presidente, da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo

 

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dirigente, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
      3. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni e i suoi componenti rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
      4. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri della Commissione centrale sono collocati in posizione di comando o distacco o in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata dell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive. Per i componenti della Commissione centrale appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
      5. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere istituite, nel rispetto della composizione stabilita dal comma 2, fino ad un massimo di tre sezioni della Commissione centrale, prevedendo le competenze di ogni sezione. Con il medesimo regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle Commissioni territoriali, anche con riferimento all'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione centrale, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti delle stesse.
      6. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito l'ufficio di supporto della Commissione centrale e sono individuate
 

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le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.
      7. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione medesima e dalle Commissioni territoriali nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di marzo il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni, ai fini dell'espressione, nel termine di un mese dalla sua trasmissione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.